Ma Cesare Mirabelli, presidente emerito della Consulta, precisa: "Solo in presenza di circostanze date, condivise dai presidenti di Camera e Senato, il potere di sciogliere le Camere è prerogativa tipicamente presidenziale che viene esercitata dal capo dello Stato - non per arbitrio ma per la sua funzione di garante delle istituzioni anche in assenza del concorso della volontà del capo del governo. Il quale deve controfirmare il decreto di scioglimento altrimenti innescherebbe un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato davanti alla Corte Costituzionale".
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