"Dopo l'intervento della Corte costituzionale del 1995, oggetto materiale della condotta [bestemmia] è solo la divinità pertanto non integra più il fatto tipico l'offesa alla Madonna [P Avezzano 6.11.1996, Catuzzi, GM 1997, II, 97, con nota SANTACROCE] "
[Capo 3, punto 9]
"Le parole devono essere oltraggiose, cioè offensive, gravemente sconvenienti:non integra l'illecito il mero abuso del nome della divinità, né la c.d. bestemmia velata, espressione per lo più senza senso, assonante con vere bestemmie (per es. porco zio) [cfr. MANZINI T X, 1049]."
(BASILE, Commento all’art. 724, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), Codice penale commentato, Milano, IPSOA, III ed., 201)