La legge li protegge e vieta a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.art. 2 comma 7 legge 281: è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà art. 2 comma 8 legge 281: i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. art. 2 comma 9 legge 281: i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili art. 2 comma 10 legge 281: gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le autorità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. Consiglio di Stato - Sez. III – Adunanza del 16.9.1997 – Sentenza 883: Nessuna norma di legge, né statale, né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro habitat, cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio.
La legge riconosce al gatto il diritto al territorio formulando un espresso divieto di spostamento dei soggetti dal loro habitat, intendendo per habitat il luogo dove i gatti trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione, identificando con questo termine sia aree pubbliche che private. Pertanto la permanenza dei gatti nelle aree condominiali, è da considerare assolutamente legittima, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi.