Forum di Libera Discussione. Il Luogo di Chi è in Viaggio e di Chi sta Cercando. Attualità, politica, filosofia, psicologia, sentimenti, cultura, cucina, bellezza, satira, svago, nuove amicizie e molto altro

Per scoprire le iniziative in corso nel forum scorri lo scroll


Babel's Land : International Forum in English language Fake Collettivo : nato da un audace esperimento di procreazione virtuale ad uso di tutti gli utenti Gruppo di Lettura - ideato e gestito da Miss. Stanislavskij La Selva Oscura : sezione riservata a chi ha smarrito la retta via virtuale Lo Specchio di Cristallo : una sezione protetta per parlare di te La Taverna dell'Eco: chat libera accessibile agli utenti della Valle

Non sei connesso Connettiti o registrati

 

Le colonie di gatti, i loro diritti e protezione

Condividi 

Visualizza l'argomento precedente Visualizza l'argomento successivo Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 1]

1
micetto
avatar
Viandante Residente
Viandante Residente
Premesso che :(legge 281 del 14 agosto 1991) Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente una zona della città. E' importante sapere che, a differenza dei cani, non si può parlare di gatti randagi, bensì di gatti che vivono in stato di libertà sul territorio (colonia felina).



La legge li protegge e vieta a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.art. 2 comma 7 legge 281: è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà art. 2 comma 8 legge 281: i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. art. 2 comma 9 legge 281: i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili art. 2 comma 10 legge 281: gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le autorità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. Consiglio di Stato - Sez. III – Adunanza del 16.9.1997 – Sentenza 883: Nessuna norma di legge, né statale, né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro habitat, cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio.



La legge riconosce al gatto il diritto al territorio formulando un espresso divieto di spostamento dei soggetti dal loro habitat, intendendo per habitat il luogo dove i gatti trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione, identificando con questo termine sia aree pubbliche che private. Pertanto la permanenza dei gatti nelle aree condominiali, è da considerare assolutamente legittima, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi.

2
NinfaEco
NinfaEco
Viandante Ad Honorem
Viandante Ad Honorem
Queste norme andrebbero affisse in prossimità di ogni colonia.
Vengono sistematicamente ignorate.

3
otttoz
otttoz
Viandante Residente
Viandante Residente
io il mio gatto tutto nero l'ho chiamato Halanorosa

4
Contenuto sponsorizzato

Visualizza l'argomento precedente Visualizza l'argomento successivo Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 1]

Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.